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Via libera dalla Cassazione alle adozioni per le coppie gay: “L’omogenitorialità non costituisce elemento ostativo all’adozione”

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Una coppia omogenitoriale, composta da un cittadino italiano – con cittadinanza statunitense- e il compagno statunitense, si è vista riconoscere l’adozione del loro bambino grazie alla Cassazione, che ha dato il via libera al “riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante”.

IL RICONOSCIMENTO DELL’ADOZIONE DA PARTE DI UNA COPPIA GAY

L’adozione del minore è avvenuta a New York. Per i giudici “il fatto che il nucleo famiiare sia omogenitoriale” non costituisce “elemento ostativo all’adozione”, esclusa la maternità surrogata.

In sostanza, i figli delle coppie omogenitoriali nate con la maternità surrogata non vengono ancora riconosciuti come tali, ma il riconoscimento dell’adozione di un minore da parte di una coppia omogenitoriale è sicuramente un ulteriore passo per le famiglie LGBT+.

Soprattutto perché ad aprirsi è proprio la Suprema Corte, che sul principio del “preminente interesse del minore”, ha accolto la richiesta della coppia italo-statunitense – dopo aver avviato le pratiche per la trascrizione, come riconosciuto dal provvedimento emesso dalla Surrogate’s Court dello Stato di New York, in cui si era dato atto sia del consenso preventivo dei genitori biologici, sia dell’indagine effettuata sugli adottanti da parte di un’agenzia pubblica equiparabile ai servizi sociali.

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Il riconoscimento, tuttavia, non è stata di certo una passeggiata: la coppia si era vista rifiutare il riconoscimento del figlio adottivo da parte del Comune di Samarate, in Italia, applicando il regime dell’adozione internazionale. Per questo motivo i due uomini hanno fatto ricorso alla Corte d’Appello di Milano che, con un’ordinanza, ha affermato fosse legittimo riconoscere l’adozione, anche su provvedimento dei giudici statunitensi. La Cassazione, con questa sentenza, ha rifiutato il ricorso fatto dall’Avvocatura dello Stato per conto del sindaco di Samarate, contro la decisione della corte milanese.

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