Attualità
Vaccino obbligatorio per gli over 50, super Green Pass per chi lavora sia nel pubblico che nel privato: ecco punto per punto il nuovo decreto Covid
L’obbligo vaccinale scatta da subito e se non ci si vaccina entro il 1° febbraio scatta la sanzione di 100 euro.
Arriva la stretta da parte del governo sui contagi causati dal dilagare della nuova variante Omicron del Covid 19. Con il nuovo decreto varato ieri sera dal Consiglio dei ministri, all’unanimità, scatta da subito l’obbligo vaccinale per gli over 50 e fra questi, chi lavora, dal 15 febbraio prossimo, potrà recarsi sul posto di lavoro solo se munito di Super Green Pass, che si ottiene con il vaccino, appunto, o con la guarigione dal Covid.
L’obbligo vaccinale sarà in vigore fino al 15 giugno e si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri. Vale sia per i lavoratori pubblici, sia per i privati, compresi i magistrati. Sono esenti solo i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”. L’obbligo vaccinale è poi esteso al personale universitario, senza limiti di età.
Per chi non ottempera all’obbligo, sono previste sanzioni che vanno da una multa di 100 euro al pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro per chi si presenta a lavorare sprovvisto di Green Pass rafforzato. Basterà invece il Green pass base per l’accesso ai servizi alla persona – dal 20 gennaio – agli uffici pubblici, a banche, poste e negozi (dal 1 febbraio al 15 giugno). Nessun obbligo, invece, per accedere ad alimentari e farmacie.
Super Green Pass sui luoghi di lavoro
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, i lavoratori privi di Green Pass potranno essere sospesi senza stipendio dal datore di lavoro fino a dieci giorni (ma rinnovabili fino al 31 marzo 2022) “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione”. La sospensione è “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.
Tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. Lo prevede la bozza del nuovo decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri che estende la misura inizialmente prevista per le Pmi fino a 15 dipendenti. La sostituzione rimane di “10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.
Scuola
La bozza del nuovo decreto prevede una gestione dei contagi a scuola che limiti il più possibile la Didattica a distanza e che favorisca invece la presenza. In particolare, in presenza “di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe – si legge nel decreto – si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni”. Nelle scuole primarie, invece, “in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado “fino a due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti”, si applica “l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
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Crediti foto: Shutterstock