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Elezioni ai tempi del Coronavirus: ecco come si voterà

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Dopo il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli italiani saranno chiamati alle urne per votare il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, per le Regionali e le Comunali.

Si vota in 7 Regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle D’Aosta) – in Sicilia si vota il 4 e 5 ottobre, in Sardegna il 25 e 26 ottobre – e in 962 Comuni.

Ma come si voterà in tempi di Covid? La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha diramato una circolare contenente tutte le indicazioni in merito all’applicazione delle misure precauzionali per evitare la diffusione del Coronavirus, garantendo la partecipazione attiva anche agli elettori positivi al Covid-19, in quarantena ospedaliera o domiciliare, e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Obbligo della mascherina

In ogni seggio presente nel territorio italiano è obbligatorio l’uso della mascherina, che va quindi ad aggiungersi alla tessera elettorale e al documento di identità tra gli oggetti obbligatori da esibire al seggio per avere diritto di voto. La mascherina dovrà essere tolta solo al momento dell’identificazione dell’elettore da parte degli scrutatori, rispettando una distanza di almeno 2 metri. L’utilizzo dei guanti, invece, non sarà obbligatorio.

Accessi contingentati

L’accesso ai seggi sarà contingentato al fine di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento sociale, e saranno previsti percorsi segnalati e distinti per garantire ingressi e uscite separati.

Dispenser e gel

All’ingresso del seggio verranno posizionati dei dispenser con gel igienizzante. Un altro dispenser sarà posizionato all’interno dell’aula dove avverrà il voto, con l’obbligo di igienizzare le mani prima di ricevere la matita e la scheda.

Scheda elettorale

Gli elettori, dopo essere entrati nella cabina elettorale, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, dovranno inserirle personalmente nell’urna. Nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (regione Sardegna e regione Veneto) vige per gli elettori l’obbligo di consegnare la scheda votata, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda e a collocarla poi nell’urna. In quest’ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) deve obbligatoriamente indossare i guanti.

Elettori ricoverati in un ospedale Covid

Anche chi si trova ricoverato in ospedale perchè positivo al Covid-19 avrà naturalmente diritto al voto. Presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti letto, dove siano ospitati reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni elettorali con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate. Qualora venga accertata l’impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del Comune.

Elettori in trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

E’ sufficiente far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione (cioè tra il 10 e il 15 settembre):

  • una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo
  • oppure un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.

Misurazione della febbre

Non sarà misurata la temperatura: la responsabilità a non presentarsi, se superiore a 37 gradi e mezzo o in presenza di sintomi da Covid, è affidata al singolo elettore.

 

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Crediti foto: Shutterstock