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Coronavirus: Green pass, obbligo vaccinale, mascherine, ecco cosa succede dal 1° maggio

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Dal 1° maggio scattano nuove direttive per gestire l’emergenza Coronavirus. Con la nuova ordinanza pubblicata ieri 28 aprile 2022 dal Ministro della Salute è prevista la proroga, fino alla data del 15 giugno, dell’obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso, limitatamente ad alcuni ambiti e contesti, quali trasporti a lunga percorrenza e locale, strutture sanitarie, eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, discoteche e locali di intrattenimento. In altri luoghi di lavoro, senza distinguere tra pubblico e privato, la mascherina risulta “fortemente raccomandata”. Decade, inoltre, l’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro ma anche nei ristoranti e bar (anche al chiuso) tranne che per i lavoratori over 50 e quelli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università. Rimane, infine, l’obbligo vaccinale per docenti e sanitari. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà da domenica 1 maggio.

Addio Green pass rafforzato

Il decreto del 17 marzo scorso ha fissato, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro. Dalla medesima data decade il Green pass per:

  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
  • studenti universitari;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • colloqui visivi in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto.

Dove resta l’obbligo

Resterà fino al 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50. Permane fino al 31 dicembre 2022, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Mascherine

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

L’obbligo permane in due contesti:

1. Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • ünavi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

 

2. Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Strutture sanitarie

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • i lavoratori,
  • gli utenti,
  • i visitatori,

 

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:

  • le strutture di ospitalità e lungodegenza,
  • le residenze sanitarie assistite (RSA),
  • gli hospice,
  • le strutture riabilitative,
  • le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
  • le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

 

Risulta comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.

Chi non ha l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

Risultano esenti dall’obbligo di mascherina:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.