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Coronavirus: Green pass, obbligo vaccinale, mascherine, ecco cosa succede dal 1° maggio
Dal 1° maggio scattano nuove direttive per gestire l’emergenza Coronavirus. Con la nuova ordinanza pubblicata ieri 28 aprile 2022 dal Ministro della Salute è prevista la proroga, fino alla data del 15 giugno, dell’obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso, limitatamente ad alcuni ambiti e contesti, quali trasporti a lunga percorrenza e locale, strutture sanitarie, eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, discoteche e locali di intrattenimento. In altri luoghi di lavoro, senza distinguere tra pubblico e privato, la mascherina risulta “fortemente raccomandata”. Decade, inoltre, l’obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro ma anche nei ristoranti e bar (anche al chiuso) tranne che per i lavoratori over 50 e quelli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università. Rimane, infine, l’obbligo vaccinale per docenti e sanitari. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà da domenica 1 maggio.
Addio Green pass rafforzato
Il decreto del 17 marzo scorso ha fissato, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro. Dalla medesima data decade il Green pass per:
- bar, ristoranti, anche al chiuso;
- mense e catering continuativo;
- spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
- studenti universitari;
- centri benessere;
- attività sportive al chiuso;
- spogliatoi;
- convegni e congressi;
- corsi di formazione;
- centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
- concorsi pubblici;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
- colloqui visivi in presenza coi detenuti;
- feste al chiuso e discoteche;
- mezzi di trasporto.
Dove resta l’obbligo
Resterà fino al 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50. Permane fino al 31 dicembre 2022, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.
Mascherine
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
L’obbligo permane in due contesti:
1. Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- ünavi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
2. Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Strutture sanitarie
Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
- i lavoratori,
- gli utenti,
- i visitatori,
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:
- le strutture di ospitalità e lungodegenza,
- le residenze sanitarie assistite (RSA),
- gli hospice,
- le strutture riabilitative,
- le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
- le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Risulta comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.
Chi non ha l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie
Risultano esenti dall’obbligo di mascherina:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.