Attualità
Coronavirus, arriva la Cig ad hoc “Covid-19 nazionale”: ecco come funziona e chi può richiederla
Con l’ultimo decreto “Cura Italia” sono state attivate per tutte le aziende italiane diverse misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori, fra cui la Cassa integrazione ordinaria con causale “Covid-19 nazionale”.
Il nuovo ammortizzatore può essere richiesto praticamente da tutte le imprese industriali. La domanda è retroattiva, vale a dire può essere presentata per periodi (di sospensione o riduzione dell’attività, ndr) decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Ma come funziona questa speciale cassa integrazione? E chi può richiederla? Le prime indicazioni operative sugli strumenti messi in campo dal DL 18 arrivano dall’Inps.
Chi può fare domanda?
– imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
– cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
– imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
– imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
– imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
– imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
– imprese addette all’armamento ferroviario;
– imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
– imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
– imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
– imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Come fare domanda
La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata «COVID-19 nazionale».
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Termini di presentazione
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
E’ possibile richiedere la nuova cassa “Covid-19” se si è già fatta richiesta per una cig di altro tipo?
Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per «Emergenza COVID-19 nazionale» anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale «Emergenza COVID-19 nazionale», infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Erogazione della prestazione
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Istruttoria ‘light’
In base al Dl, la procedura per accedere al nuovo strumento è piuttosto light. Intanto, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. Non si tiene conto, inoltre, dei seguenti limiti: a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile; b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; c) limite di 1/3 delle ore lavorabili. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. E ancora: non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
LE ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE
La Cig ordinaria con causale “Covid-19” non è l’unica misura prevista dal decreto: aziende e lavoratori potranno usufruire anche dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19.
Ecco le indicazioni fornite a riguardo dall’Inps:
Assegno ordinario
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.
Beneficiari
Per il Fondo di integrazione salariale (FIS): lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Per i Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane e lo riconosce a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo, del Fis o dei Fondi di solidarietà. Inoltre sono esclusi datori di lavoro domestico ed i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta «zona rossa».
La prestazione
Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Requisiti
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro; il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Come fare domanda
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Inps, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”: il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193” e la lista dei beneficiari.
Modalità di pagamento
Esclusivamente pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.
Le domande per accedere alle prestazioni sono disponibili nel portale Inps: www.inps.it.
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Crediti Foto: LaPresse