Attualità
Al via dall’ 1 luglio il bonus vacanze, ecco a chi spetta e le modalità per usufruirne
L’articolo 176 del Decreto Rilancio, istituisce per l’anno 2020 un credito vacanze volto a promuovere il turismo italiano.
Il bonus è rivolto alle famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020.
L’entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare ed è così stabilito: euro 150 per un solo componente il nucleo familiare, euro 300 per due componenti ed euro 500 per più di due componenti.
Il credito spetta ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico.
Il riconoscimento del bonus è previsto solo se le prestazioni ricettive sono in Italia e se l’ammontare della spesa viene documentato da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell’utente titolare del credito. Inoltre, il pagamento non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta spettante in capo all’avente diritto.
Come riportato da ‘Euroconference’, “Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all’utilizzo del medesimo in compensazione.
Il credito quindi, una volta ceduto, preserva nei vari passaggi la possibilità di smobilizzo e/o utilizzo in compensazione.
La disposizione, inoltre, prevede una deroga ai limiti di compensazione annui dettati dalla legge con riferimento alle compensazioni ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997. L’ammontare compensabile annuo potrà pertanto eccedere il valore di: € 1.000.000 (limite generale di compensazione in F24, recentemente innalzato dall’articolo 147 del DL Rilancio); € 250.000 (limite di utilizzo previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Sotto il profilo sanzionatorio, l’ultimo periodo dell’articolo 176, comma 5 dispone che, “Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni”.
Dunque, si prevede l’esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l’assenza dei requisiti sopra enunciati, liberandole così dall’onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all’utente ospitato. Trova invece applicazione su questi la sanzione per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto.
Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per capire a pieno le procedure da rispettare per il riconoscimento del credito. Nel documento verranno infatti fornite indicazioni più precise in merito alle modalità di
pagamento dei servizi e alle procedure operative destinate a regolare la gestione del credito assegnato ai fornitori”.
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Crediti Foto: LaPresse