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Contributo negozi centri storici, via alle istanze

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A partire da ieri, 18 novembre, e fino al 14 gennaio 2021, i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici potranno presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sul calo del fatturato del mese di giugno, ai sensi dell’articolo 59 D.L. 104/2020.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

L’elenco dei comuni interessati (29) è riportato nelle istruzioni, con il relativo indice di presenze turistiche estere rispetto ai residenti: si tratta dei di Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee A) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, come riportato dalla circolare 2/E/2020, paragrafo 2, a proposito del bonus facciate.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi commerciali, realizzati nelle zone A dei comuni interessati, è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni interessati, il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza di fatturato tra i mesi di giugno 2020 e giugno 2019, variabile in funzione del valore dei ricavi del periodo di imposta precedente a quello in corso:
• 15% con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro,
• 10% con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro,
• 5% con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25, commi da 7 a 14, D.L. 34/2020.

Il contributo non è cumulabile con quello di cui all’articolo 58 D.L. 104/2020, per le imprese della ristorazione.
La presentazione è in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Modello ed istruzioni sono stati approvati con provvedimento Prot.n. 0352471/2020 del 12.11.2020.

Nel periodo di presentazione (18 novembre – 14 gennaio 2021) è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di presentazione.

Istanza e rinuncia possono essere presentate da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. A seguito dei controlli effettuati, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto con indicazione dei motivi di rigetto.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. L’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. (Fonte Euroconference).

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Foto: LaPresse